Art. 2.
(Indennità).

      1. L'indennità spettante ai membri della Camera dei deputati a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge, ed ammonta a 5.400 euro mensili. Tale indennità è aggiornata ogni due anni in relazione al tasso d'inflazione programmato.